Sentenza corte di cassazione civile , sez. Lav., 11 giugno 2007 , n. 13626
Con Sentenza dell’11 giugno 2007 , n. 13626 la Corte di Cassazione civile , sez. lav., ha chiarito che con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi, in materia di lodi disciplinari, alle decisioni del collegio di disciplina (ex art. 55 d.lg. n. 165 del 2001), l'art. 6 comma 1 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 stabilisce che l'impugnazione delle sanzioni può avvenire secondo le regole previste dallo stesso accordo dinanzi ai "soggetti" di cui ai commi 8 e 9 art. 59 d.lg. n. 29 del 1993 (corrispondenti ai commi di pari numero dell'art. 55 d.lg. n. 165 del 2001) e, alla stregua di tale clausola, il ricorso al collegio arbitrale di disciplina, nel quale va individuato il "soggetto" cui essa si riferisce, comporta l'applicazione della procedura prevista nel contratto quadro, sia per l'esplicito rinvio alle regole dell'accordo, sia perché le uniche norme del d.lg. richiamate riguardano la composizione dei collegi arbitrali, con esclusione del comma 7 che disciplina il procedimento e contiene, fra l'altro, la prescrizione del dovere di conformarsi.
Il mancato richiamo del comma 7 è coerente con la volontà manifestata dalle parti collettive di disciplinare esse stesse il procedimento con le norme specifiche concordate a tale scopo, in accordo con le indicazioni provenienti dall'art. 413 ter c.p.c. Né a fondare il carattere vincolato del comportamento dell'amministrazione vale il richiamo al principio di legalità dell'azione amministrativa, correlato all'art. 97 cost. il quale potrebbe dirsi violato solo ipotizzando in termini generali un dovere dell'amministrazione di conformarsi a qualsiasi decisione giudiziaria o ad essa equiparabile a prescindere dalla sua esecutività, laddove in linea di principio un siffatto dovere di conformazione presuppone il giudicato. (Principio affermato in controversia il cui il collegio arbitrale di disciplina, in accoglimento dell'impugnazione del licenziamento inflitto al dipendente di una Asl, aveva sostituito la sanzione espulsiva con la sospensione dal servizio per tre giorni; l'amministrazione aveva impugnato il lodo dinanzi al tribunale deducendo vari profili di illegittimità e il dipendente, resistendo in giudizio, aveva dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione per essersi l'amministrazione conformata alla decisione arbitrale, facendogli scontare la sanzione della sospensione. Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, aveva ritenuto che, facendo scontare la sanzione minima, l'amministrazione avesse definitivamente consumato il proprio potere disciplinare ed era, pertanto, priva di interesse ad impugnare. Le censure avverso la sentenza patrocinavano una lettura del contratto quadro nel senso che esso non contenesse alcuna clausola ostativa dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi e le conseguenze, per l'applicazione della sanzione decisa dal collegio, in ordine all'acquiescenza alla decisione. La S.C., interpretando le disposizioni del contratto quadro come in massima, ha confermato la decisione della corte territoriale).