4.2 Licenziamenti - erronea risoluzione datoriale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti massimi di anzianità lavorativa

Sentenza Cassazione Civile , sez. Lav., del  21 novembre 2007, n. 24253

 

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Con sentenza del 21 novembre 2007 , n. 24253 la Cassazione civile , sezione lavoro,  ha stabilito che l'erronea risoluzione datoriale del rapporto di lavoro sull'erroneo presupposto del raggiungimento dei limiti massimi di anzianità lavorativa, non costituisce licenziamento, difettandone il presupposto della volontà di interrompere un rapporto in corso, bensì atto risolutivo nullo per violazione di legge. Ne consegue che, una volta riconosciuta tale nullità, il datore di lavoro ha l'obbligo di ripristinare "ex tunc" il rapporto e di adempiere a tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, qualora da parte del lavoratore sia stata effettuata l'offerta delle proprie energie lavorative; detta offerta deve ritenersi contenuta nella domanda di restare in servizio.

Estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno: in genere