4.1 Licenziamenti - estinzione e risoluzione del rapporto licenziamento reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno: in genere

Sentenza cassazione civile , sez. Lav., 14 giugno 2007, n. 13871

 

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Con sentenza del 14 giugno 2007 , n. 13871 la Cassazione civile , sezione lavoro, ha stabilito che in caso di licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum" non riguarda qualunque somma che il lavoratore abbia percepito dopo l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro, ma esclusivamente gli importi la cui corresponsione sia in qualche modo collegata al mancato svolgimento della prestazione lavorativa e che pertanto incidano, limitandolo o eliminandolo, sul danno provocato dalla corrispondente mancata percezione della retribuzione. Le somme, percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico, non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge, e si sottraggono pertanto all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno", con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge "ex tunc" lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.