Con sentenza del 28 giugno 2007, n. 3797, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha stabilito che l’effettuazione di registrazioni fonografiche di colloqui tra docenti (eseguite tutte di nascosto da una professoressa che era presente) non comporta l’irrogazione di una sanzione disciplinare in quanto tale comportamento costituisce legittimo esercizio del diritto d’azione e di difesa in giudizio.
Le ragioni dell’Università: L’Università «La Sapienza di Roma» aveva contestato la violazione della privacy ad una professoressa che aveva effettuato più registrazioni di colloqui tra professori nonché con alcuni studenti che frequentavano la Clinica odontoiatrica e tali registrazioni erano state carpite senza che fosse stata chiesta la prevista autorizzazione agli interessati.
Secondo l’Università la professoressa si sarebbe comportata scorrettamente nei confronti dei colleghi ed avrebbe così leso la dignità e l’onorabilità dei medesimi oltre che il decoro e l’immagine dell’istituzione universitaria.
Le ragioni del Tar: Secondo l’università appellante non è stato tenuto conto dell’esistenza nel nostro ordinamento del c.d. principio dell’autonomia della valutazione disciplinare, «in virtù del quale deve essere riconosciuto che un fatto penalmente irrilevante possa avere invece conseguenze disciplinari, anche di notevole rilievo, giacché sono diversi i criteri e i parametri con i quali quello stesso fatto deve essere valutato in sede disciplinare». Applicando tale principio, sarebbe indubbia la rilevanza disciplinare del comportamento contestato alla professoressa.
Il Tar Lazio, invece, ha accolto il ricorso proposto dalla professoressa e ha annullato la sanzione disciplinare, non giudicando la condotta dell’insegnante rilevante in sede disciplinare poichè finalizzata a costituire prova processuale nell’ambito di un eventuale giudizio penale.
La decisione del Consiglio di Stato: Secondo il Consiglio di Stato, il T.a.r. non ha violato il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare poichè ha ravvisato nella condotta contestata l’esercizio del diritto di difesa (riconosciuto dall’art. 24 Cost.) che comprende, ad avviso dei Giudici di primo grado, anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale.
Secondo i giudici di primo grado, in altre parole, quello posto in essere dalla professoressa non è soltanto un comportamento penalmente lecito, ma un comportamento privo del connotato dell’antigiuridicità in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell’esercizio di un diritto.
Il Consiglio di Stato, dunque, ha respinto il ricorso dell’Università «La Sapienza di Roma»: come dire, “per difenderti puoi anche produrre prove in violazione delle norme sulla privacy”.