Sentenza cassazione civile , sez. Lav., 09 ottobre 2007 , n. 21066
Con Sentenza del 9 ottobre 2007, n. 21066 la corte di Cassazione civile, sez. lav., ha stabilito che il lavoratore illegittimamente licenziato, pur avendo l'onere di non concorrere a cagionare il danno al datore (obbligato alla reintegrazione), conserva il diritto alla ricostituzione del preesistente rapporto di lavoro nella relativa ininterrotta continuità. Ne consegue che il rifiuto dell'offerta di costituzione di un nuovo rapporto (con efficacia "ex nunc") , non integrando il presupposto dell'indicato onere, non è causa di riduzione o esclusione del danno (e della corrispondente indennità ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970).