Nel valutare la legittimità di un licenziamento disciplinare, il giudice deve sentirsi del tutto svincolato dall’esito di un giudizio penale ed al riguardo ha espresso il seguente principio: «Il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale; inoltre, in ogni caso, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della ratio degli art. 2119 c.c. e 1 della legge n. 604 del 1966, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali».
In altre parole, per la Cassazione l’accertamento della giusta causa non può essere motivato con un generico riferimento alle risultanze del processo penale ed il giudice del lavoro non è chiamato a decidere sulla colpevolezza del dipendente in ordine a fatti-reato, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione dell’episodio illecito al fine di stabilire se esso possa essere posto a fondamento della sanzione-licenziamento.
Così la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dipendente che, dopo essere stato sottoposto a processo penale, aveva subito un licenziamento disciplinare per giusta causa, motivato solo con riferimento ai fatti oggetto di tale processo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA 25 GENNAIO 2008, N. 1661
Presidente Sciarelli – Relatore Balletti
Pm Destro – parzialmente conforme – Ricorrente Eliseo – Controricorrente Anas Spa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 19 ottobre 1999 (r.g. n. 1925/1999) dinanzi al Giudice del lavoro di Campobasso Umberto Eliseo conveniva in giudizio l'Anas s.p.a. - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro con qualifica di geometra - esponendo di essere stato sospeso dal servizio con decorrenza dal 26 novembre 1996 a seguito di provvedimento restrittivo della libertà personale assunto in data 22 novembre 1996 in sede di procedimento penale instaurato nei suoi confronti presso l'A.G. di Campobasso e di avere inutilmente richiesto all'Ente datore di lavoro di essere riammesso in servizio essendo venuta meno in data 23 gennaio 1997 la cennata misura coercitiva; richiedeva, pertanto, all'adito Giudice del lavoro di "voler dichiarare inefficace, nulla, illegittima o, comunque, annullare la sospensione del servizio", con ogni relativa conseguenza reintegratoria, retributiva e risarcitoria.
Con successivo ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Giudice del lavoro di Campobasso iscritto al n. di r.g. 703/2000 l'Eliseo conveniva in giudizio l'Anas e l’Inpdap deducendo che - dopo il provvedimento di sospensione del servizio come dianzi giudizialmente contestato - era stato, dapprima, collocato a riposto con decorrenza 1 febbraio 2000 per raggiunti limiti di età e poi, con nota del 24 marzo 2000, licenziato per giusta causa con decorrenza 26 novembre 1996 a seguito di procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione disciplinare in data 23 dicembre 1999; richiedeva, quindi, all'adito Giudice di dichiarare inefficace, nullo, illegittimo ed ingiusto o, comunque, annullare il licenziamento di cui al telegramma del 27 marzo 2000 ed alla nota del 24 marzo 2000", con ogni relativa conseguenza retributiva e risarcitoria - anche con riferimento alla sua posizione "di carriera" e "previdenziale"-.
Si costituiva in giudizio in entrambi i giudizi l'Anas che impugnava integralmente il contenuto degli avversi ricorsi e ne chiedeva il rigetto; mentre l’Inpdap - convenuto in giudizio per le eventuali conseguenze di ordine previdenziale - restava contumace.
Il Tribunale di Campobasso - riuniti i summenzionati giudizi - rigettava le domande e – su impugnativa di Umberto Eliseo e ricostituitosi {nei limiti anzidetti) il contraddittorio - la Corte d'appello di Campobasso rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza Umberto Eliseo propone ricorso affidato e nove motivi. L'intimata s.p.a. Anas resiste con controricorso; mentre l'altro intimato Inpdap non ha spiegato attività difensiva ancorché ritualmente raggiunto dalla notificazione del ricorso.
Motivi della decisione
I - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, - denunciando "violazione degli artt. 3, 5, 8 e 10 della legge n. 97/2001" - rileva criticamente che «erroneamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere la normativa in rubrica, affermando che il licenziamento (24 marzo 2000) precede l'entrata in vigore (6 aprile 2001) della legge n. 97/2001 e che non vale invocare la retroattività disposta dall'art. 10, questa operando sui procedimenti disciplinari in corso, mentre quello instaurato a carico dell'appellante s'era concluso con l’irrogazione della sanzione espulsiva [mentre], essendo pendente il giudizio civile n. 703/2000 di impugnazione del licenziamento irrogato all'appellante alla data di entrata in vigore della legge, la Corte avrebbe dovuto ritenere applicabile le disposizioni della legge 97/2001 ai fini della decisione della controversia».
Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando "violazione dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 19/1990" - rileva che «con il ricorso di primo grado si era dedotto che il provvedimento di sospensione cautelativa era sfornito di un termine massimo di durata e che, pertanto, lo stesso si risolveva in una sorta di sanzione disciplinare atipica, senza che fosse stata data all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni e di contestare specifici addebiti, giustificando il proprio operato, in ossequio al diritto fondamentale alla difesa, [per cui] la misura cautelare, in assenza di una previsione massima di durata, avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima».
Con il terzo motivo di ricorso l'Eliseo denunciando "violazione degli artt. 2104 e 2109 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 604/1960" - censura «la decisione della Corte di appello per avere disatteso quanto dedotto da esso ricorrente (che il licenziamento doveva considerarsi illegittimo già per il solo fatto di essere intervenuto in epoca (24-27 marzo 2000) successiva alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente per raggiunti limiti di età 1 febbraio 2000), quando era ormai venuto meno ogni potere direttivo e disciplinare dell'Ente datore di lavoro): decisione in contrasto con la normativa vigente, dalla quale si evince il principio che il licenziamento può essere irrogato solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in essere».
Con il quarto motivo il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 12 preleggi e degli artt. 1362, 1366 1369 cod. civ." - addebita al Giudice di appello di avere erroneamente interpretato l'art. 50, comma 10, del c.c.n.l. applicabile nella specie «in quanto, posto che il procedimento disciplinare ha inizio con l'emanazione dell'atto di contestazione degli addebiti, esso, a pena dì decadenza, avrebbe dovuto concludersi entro i novanta giorni successivi, indipendentemente dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti da parte del lavoratore».
Con il quinto motivo il ricorrente - denunciando "insufficiente e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia" - rileva criticamente che «la motivazione della pronuncia impugnata appare incongrua, omettendosi ogni riferimento agli atti processuali, ed in particolare all'atto di citazione a giudizio del ricorrente della Procura regionale della Corte dei Conti, dai quali risultava inequivocabilmente che l'Anas aveva preso compiuta conoscenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare fin dal 18 febbraio 1999».
Con il sesto motivo il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 300/1970" - rileva, in contrasto a quanto affermato dalla Corte territoriale, che «la norma citata in epigrafe non fa onere al lavoratore di chiedere di essere sentito, ma sancisce l'obbligo di ascoltare lo stesso, e quindi di convocarlo, da parte del datore di lavoro».
Con il settimo motivo del ricorso l'Eliseo denunciando "violazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300/1970" - rileva, in contrasto a quanto ritenuto dalla Corte di appello, che «l'affissione del codice disciplinare assolve anche alla funzione di rendere edotto il lavoratore delle garanzie di difesa in seno al procedimento disciplinare, che non possono presumersi a priori conosciute dal lavoratore».
Con l'ottavo motivo il ricorrente - denunciando "violazione dell'art 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 24 Cost." - evidenzia, in contrasto a quanto affermato dalla Corte di appello di Campobasso, che «il modo di procedere dell'Anas ha comportato un grave vulnus al diritto di difesa esercitabile dal ricorrente, che non può restare privo di conseguenze in ordine alla legittimità dell'impugnato licenziamento».
Con il nono motivo di ricorso l'Eliseo denunciando "violazione degli artt. 27 e 111 Cost., dell'art. 11 della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo, dell'art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e dell'art. 5 della legge 604/1966; nonché vizi di motivazione" - rileva, in contrasto con quanto statuito dal Giudice di appello, che «l'Anas ha posto alla base della contestazione degli addebiti e del successivo licenziamento soltanto atti formati nel corso delle indagini preliminari del processo penale allo stato pendente a carico del ricorrente dinanzi al Tribunale di Campobasso, che non hanno alcun valore di prova nel processo penale, né tampoco possono averlo in sede disciplinare, anche in ossequio alla presunzione di non colpevolezza sancita dalla Carta costituzionale (art. 27), nonché al (più intenso) principio di innocenza previsto dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo (art. 11) e dal Patto internazionale dei diritti civili e politici (art. 14); che l'Anas non ha esperito autonomi accertamenti al riguardo; e che il ricorrente non ha commesso alcuno dei fatti illeciti contestatigli dall'Anas»
II/a - I primi cennati otto motivi di ricorso si appalesano infondati.
Al riguardo deve, in linea generale, rimarcarsi che sulle parti della decisione impugnata investite dalle censure di cui ai summenzionati motivi la Corte di appello di Campobasso ha fornito congrua e corretta motivazione, sicché - a conferma dell'infondatezza delle doglianze sollevate (sostanzialmente in detti motivi) dal ricorrente in chiave di asseriti "vizi di motivazione" che connoterebbero la sentenza impugnata - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza della stesso può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" (la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 380, n. 5, cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
II/b - Passando ora alla valutazione particolare ("nel merito" entro i limiti consentiti nella presente "sede di legittimità") dei singoli motivi di ricorso, il primo motivo deve essere respinto in quanto alla data (6 aprile 2001) di entrata in vigore della legge n. 97/2001 il procedimento disciplinare a carico dell'ELISEO era già definito (in data 24 marzo 2001) con l'irrogazione delle relative sanzioni, atteso che, in tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le disposizioni transitorie procedimentali della legge 27 marzo 2001 n. 97 non si applicano ai procedimenti disciplinari già conclusi, ancorché sia in corso controversia civile relativamente al procedimento stesso e comunque alla procedura prevista dalla contrattazione collettiva per il recesso per giusta causa, poiché sarebbe contrario al principio di ragionevolezza ritenere che l'amministrazione decada dall'esercizio del potere disciplinare per violazione di regole procedimentali non ancora venute in esistenza nel momento in cui avrebbero dovuto essere applicate (così Cass. n. 3483/2003).
II/c - Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto in quanto è fondamentalmente errato quanto sostenuto dal ricorrente che "la misura cautelare, in assenza di una previsione massima di durata, avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima" e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale, originariamente disciplinata dagli artt. 91 3 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, e successive modificazioni, è regolata dalle norme contrattuali, le quali prevedono la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di misura restrittiva della libertà personale, anche se per fatti estranei al rapporto di lavoro e comunque limitata alla durata dello stato restrittivo della libertà (comma primo); la sospensione facoltativa in caso di sottoposizione a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sussiste un rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione del licenziamento (comma secondo); la sospensione facoltativa, con prolungamento del periodo di cui al comma primo, fino alla sentenza definitiva, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma secondo (comma terzo); la sospensione obbligatoria in caso di condanna definitiva (comma quarto). Il termine massimo di sospensione cautelare dal servizio, stabilito dall'art. 27, comma ottavo, in cinque anni, deve ritenersi operante, alla luce dei principi di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della pubblica amministrazione - affermati in materia dalle sentenze della Corte costituzionale n. 447 del 1995, 239 del 1996 e 145 del 202 -, per ogni caso di sospensione cautelare determinata da un procedimento penale, e cioè sia in caso di rinvio a giudizio non preceduto (o accompagnato) dalla emissione di una misura restrittiva della libertà personale (art. 27, comma primo), sia nel caso in cui la sospensione, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma secondo, faccia seguito alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di cui al comma primo» (Cass. n. 8210/2003).
II/d - Il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto l'asserzione del ricorrente che non avrebbe potuto essere sanzionato con il licenziamento per giusta causa perché già collocato a riposo per limiti di età non è suffragata da alcuna disposizione normativa a convalida di siffatto diritto e, sotto il profilo fattuale, la contestazione disciplinare dell'Azienda era antecedente alla data di collocamento a riposo.
II/e - Il quarto motivo di ricorso non può che essere respinto perché, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, il termine di durata del procedimento disciplinare inizia a decorrere dalla data di ricezione della lettera di contestazione e non di quello della sua spedizione in considerazione della natura di atto ricettizio della cennata lettera e ciò, dal punto di vista sostanziale, anche nell'interesse del lavoratore incolpato al fine della garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.
II/f - Il quinto motivo di ricorso non può che essere rigettato in quanto la conoscenza dei fatti di parte dell'Azienda non può certo farsi risalire alla data in cui venne disposta la sospensione cautelare del servizio dell'Eliseo, poiché - come esattamente ritenuto dal Giudice di appello - la cautela perseguita con la sospensione era anche quella di permettere all'Azienda di attendere gli sviluppi dell'attività di indagine per verificare se ed in quali termini i fatti già emersi avessero tenuto positivi riscontri prima di assumere gli stessi a fondamento di una contestazione disciplinare. In questo senso, nel procedimento per l'adozione di provvedimenti disciplinari, il principio di immediatezza ha carattere relativo e risponde all'esigenza (anche qui) di tutelare il diritto di difesa con la conseguenza che esso non può considerarsi violato nel caso in cui, a fronte di imputazioni penali specie se accompagnate da procedimenti restrittivi della libertà personale, venga rinviata la contestazione disciplinare all'esito dell'istruttoria del procedimento penale a carico dell'incolpato.
II/g - Il sesto motivo di ricorso deve essere respinto in quanto, anche se il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa dopo avergli contestato l'addebito, ciò però comporta che solo ove il lavoratore lo chieda il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma in mancanza di una tale richiesta (che deve essere espressa ed inequivoca (Cass. n. 12268/2000)) non esiste alcun onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, essendo in facoltà di quest'ultimo di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato (Cass. n. 11279/2000). Pertanto non è ravvisabile, nella specie, alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, poiché il ricorrente non ha specificamente dedotto di avere richiesto, in modo espresso ed inequivoco, di essere sentito oralmente in sede di procedimento disciplinare.
II/h - Il settimo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto, sulla "mancata affissione del codice disciplinare", la Corte di appello di Campobasso si è riportata alla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale, ove l'illecita del comportamento del lavoratore abbia una rilevanza di carattere penale, non occorre una specifica previsione della relativa sanzione nell'ambito del codice disciplinare (cfr., originariamente, Cass. n. 10591/1991, e, poi, Cass. n. 9719/1994 - secondo cui la garanzia della previa affissione del codice disciplinare non trova applicazione ove il licenziamento disciplinare sia intimato per comportamenti del lavoratore che la coscienza sociale considera lesivi delle regole fondamentali del vivere civile, anche se tali comportamenti siano espressamente previsti come causa giustificatrice del licenziamento, per cui il licenziamento per giusta causa, di natura ontologicamente disciplinare, può fondarsi, oltre che su mancanze previste dal codice disciplinare di fonte collettiva o datoriale, anche direttamente sulla legge per violazione dei doveri fondamentali del lavoratore - (Cass. n. 4735/1995): giurisprudenza alla quale espressamente si rinvia per extenso per la parte motivazionale).
II/i - L'ottavo motivo di ricorso deve anch'esso essere respinto in quanto, anche se l'identificazione del licenziamento come sanzione disciplinare comporta l'applicabilità delle garanzie della difesa e del contraddittorio, l'esplicazione delle stesse da parte del lavoratore incolpato disciplinarmente non può che avvenire nell'ambito della normativa legale vigente, sicché appare esatto il rilievo contenuto nella sentenza impugnata sulla «non pertinenza della censura dell'Eliseo per essergli stato negato l'accesso agli atti posti a base del procedimento disciplinare, versandosi in tema di procedimento disciplinare di stampo privatistico, in cui il diritto di difesa è garantito nei termini e nelle forme stabilite dall'art. 7 della legge n. 300/1970 che non riconosce al lavoratore incolpato il diritto all'accesso».
Nel confermare la cennata statuizione correttamente motivata, vale in ogni caso rimarcare l'inammissibilità di tale motivo per l'assoluta genericità della relativa censura in chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 4840/2006).
III - Merita, invece, accoglimento - allo, stregua delle considerazioni che seguono - il nono motivo di ricorso con specifico riferimento al denunciato vizio di motivazione in ordine alla carenza di prova sui fatti oggetto della contestazione disciplinare a carico dell'Eliseo.
Al riguardo appare esatto il rilevo "di diritto" che, nell'ambito del giudizio in merito alla valutazione della legittimità di una sanzione disciplinare, «il giudice non è chiamato a decidere sulla colpevolezza dell'incolpato in ordine a fatti-reato» e ciò in quanto, in generale, il giudice civile deve procedere ad un'autonoma valutazione dell'episodio illecito al fine di stabilire se esso possa essere posto a fondamento della sanzione-licenziamento (cfr. Cass. n. 11500/1995), posto che il reato commesso dal lavoratore, che costituisca giusta causa di licenziamento, può dar luogo al recesso del datore di lavoro anche prima della sentenza penale di condanna {Cass. n. 2626/1998). In particolare, sull'assoluta autonomia fra la valutazione di un fatto in sede penale e la valutazione della stessa fatta in sede di accertamento della sussistenza della giusta causa, questa Corte ha formulato il seguente principio di diritto (che vale qui confermare): "il giudice del lavoro adito con impugnativa di licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale; inoltre, in ogni caso, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della ratio degli art. 2119 c.c. e 1 della legge n. 604 del 1966, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali" (Cass. n. 10315/2000).
Tanto espressamente statuito, si rimarca che la Corte territoriale - nel prosieguo della motivazione in merito all'effettivo adempimento dell'onere probatorio - si è limitata ad affermare che «la prova sulla sussistenza degli addebiti disciplinari può essere attinta agli atti di altri procedimenti, penali e contabili» senza precisare quali fossero tali "atti", né tantomeno quali gli "altri provvedimenti penali e contabili" e, quindi, in quale modo fosse stato effettivamente adempiuto all'onere probatorio sull'accertamento del fatto costituente la giusta causa del licenziamento de quo. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale carenza motivazionale, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado per il riesame della controversia limitatamente al cennato profilo di annullamento e per la relativa decisione - alla stregua di una corretta motivazione - in ordine alla prova dei fatti oggetto della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento per giusta causa.
IV - In definitiva, con riferimento alle considerazioni svolte, i primi otto motivi di ricorso debbono essere respinti.
Va, invece, accolto il nono motivo di ricorso e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Salerno - perché provveda al riesame della controversia entro i limiti di quanto dianzi statuito sub "capo III" dando, poi, corretta motivazione al relativo decisum. Il giudice del rinvio provvedere, altresì, in ordine alle spese di giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
PQM
La Corte accoglie il nono motivo di ricorso; rigetta i precedenti otto motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno.